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Consiglio di Amministrazione

Compiti, Nomina e Composizione

Il Consiglio di Amministrazione è l’organo di indirizzo, di programmazione e di verifica dell’azione amministrativa e gestionale dell’Azienda. Provvede a fissare gli obiettivi strategici ed assume le decisioni programmatiche e fondamentali dell’Azienda e verifica la rispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali impartite.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri, compreso il Presidente, nominati dalla Giunta della Provincia Autonoma di Trento, tre dei quali su designazione motivata del Comune di Levico Terme e due designati dalla Provincia Autonoma di Trento.

La durata in carica del Consiglio di Amministrazione è di cinque anni.

Al Consiglio di Amministrazione dell’Azienda spettano i seguenti compiti:

  • approvare e modificare lo Statuto e i regolamenti aziendali;
  • convalidare la nomina dei Consiglieri, dichiararne la decadenza e prendere atto entro 15 giorni dal deposito delle dimissioni, che diventano efficaci dal momento della presa d’atto;
  • eleggere il Presidente;
  • nominare l’Organo di Revisione;
  • verificare le cause di incompatibilità degli Amministratori e del Direttore;
  • definire l’indirizzo politico strategico dell’Azienda indicandone gli obiettivi, i programmi di attività e di sviluppo, con l’adozione di atti di programmazione, di direttive generali, previsti dal presente Statuto e da Leggi e regolamenti vigenti in materia;
  • individuare ed assegnare al Direttore le risorse umane, materiali ed economico finanziarie, necessarie al raggiungimento delle finalità assegnate;
  • definire le attività istituzionali, di natura sociale, assistenziale e sanitaria che l’Azienda intende svolgere, considerando i bisogni della comunità, nel contesto delle disposizioni vigenti e della programmazione provinciale e locale in materia (es. comuni o comunità di valle);
  • definire le tariffe per i servizi svolti in favore di terzi;
  • individuare le forme di partecipazione e collaborazione con i rappresentanti degli utenti nonché dei loro familiari;
  • approvare il Budget annuale, il Bilancio pluriennale, il Piano programmatico o delle attività ed il Bilancio di esercizio;
  • verificare l’azione amministrativa e gestionale dell’Azienda con particolare riferimento alla rispondenza dei risultati rispetto agli indirizzi politici-amministrativi adottati;
  • esercitare i controlli interni di gestione, strategico e di risultato;
  • accettare donazioni e lasciti in favore dell’Azienda;
  • deliberare acquisizioni ed alienazioni immobiliari e di altri diritti reali sui beni patrimoniali dell’Azienda;
  • prevedere particolari forme di investimento finanziario e patrimoniale dell’azienda;
  • deliberare l’accensione di mutui;
  • nominare, designare e revocare i rappresentanti dell’A.P.S.P. presso enti, aziende ed istituzioni;
  • costituire o partecipare società, fondazioni, associazioni o cooperative;
  • stipulare convenzioni, collaborazioni, accordi di programma con altre aziende, enti pubblici e privati;
  • attivare fusioni con altre aziende;
  • individuare gli atti amministrativi e di governo delegati al Presidente tra quelli di competenza del Consiglio di Amministrazione;
  • autorizzare preventivamente gli appalti per lavori, servizi e forniture che comportino modificazioni e innovazioni nell’impostazione delle strutture, dei servizi e delle funzioni che non siano già specificamente previsti nei piani strategici annuali e pluriennali;
  • attivare vertenze giudiziarie, resistenze in giudizio, transazioni e conciliazioni nelle materia di competenza aziendale;
  • nominare, designare e revocare il collegio arbitrale;
  • definire la dotazione organica dell’Azienda;
  • prendere atto della sottoscrizione dei contratti collettivi provinciali di lavoro;
  • assumere, licenziare e collocare in disponibilità il Direttore e i dirigenti a tempo determinato;
  • affidare, su proposta motivata del Direttore e nel rispetto dei contratti collettivi, la presidenza delle commissioni di gara e/o di concorso e la responsabilità dei rispettivi procedimenti, ad un funzionario in possesso di specifiche competenze, anche in convenzione, sia per singolo procedimento che per gruppi omogenei di procedimenti;
  • esercitare tutte le altre competenze specifiche attribuite dalle Leggi o previste dai Regolamenti Regionali.
Pubblicato il: Giovedì, 21 Giugno 2018
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